Informazioni generali

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

A chi rivolgersi: Polizia Locale

Orari di apertura

  • Martedì: 10.00 – 12.00
  • Giovedì: 16.00 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

06/07/2023

Ulteriori informazioni

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Polizia Locale (Responsabile: Zecchinati Fabrizio)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale