Le api sono fondamentali in agricoltura e costituiscono un importante indicatore di qualità dell'ambiente.
E' dovere di tutti proteggerle evitando pratiche che possano pregiudicarne la sopravvivenza.

Le norme specifiche e le sanzioni:

  • Legge 24 dicembre 2004,n.313 (Disciplina dell’apicoltura) Art. 4 (Disciplina dell’uso dei fitofarmaci) - 1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni”.
     
  • Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura) aggiornata con la L.R. 6 dicembre 2017 n. 4: Art. 9 - Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso. 4 bis. - Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento. La stessa legge, nel caso di violazione della disposizione, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da euro258,29 ad € 619,75.

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    D.L. 17 aprile 2014 n. 69 (Disciplina sanzionatoria per laviolazione delle disposizioni del Reg. (CE) n.1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità' rispetto all'interesse tutelato, all’esiguità deldanno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 

    Inoltre l’utilizzatore, inclusa la figura del contoterzista, può essere soggetto alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'impiego dei prodotti fitosanitari “patentino” qualora non rispetti le indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell’ambiente.

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    DGRV 30 Luglio 2019 n.1082 (Nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari Proposta di regolamentazione comunale intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari).
    Nella Direttiva Regionale viene posta particolare attenzione alle aree sensibili da trattare come parcheggi limitrofi a luoghi pubblici, a spazi verdi adibiti a giochi o sport, aree circostanti le abitazioni. Aree frequentate da persone e animali particolarmente vulnerabili. Altra attenzione riguarda il trasporto e spargimento da parte dei Terzisti delle miscele già combinate nella botte di spargimento. I rischi di inquinamento per l'ambiente sono notevoli. Tutta questa nuova normativa vuole tutelare la salute delle persone, degli animali e la salvaguardia della biodioversità.


Nel Manifesto Api si travano buone pratiche per gli agricoltori, gli enti e i privati.

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13/07/2023