Attivare domicilio digitale

Informazioni generali

Dal 06 giugno 2023 qualsiasi cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo PEC potrà eleggere il proprio Domicilio digitale su INAD. Tutti i domicili eletti dai cittadini, saranno successivamente pubblicati a partire dal 06 luglio e resi disponibili alla consultazione.

Il Domicilio Digitale cosa è?
Il Domicilio Digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata ( PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD. Indicando una Pec come tuo Domicilio digitale riceverai tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente nella tua casella di posta.

Quali sono i vantaggi di eleggere il Domicilio Digitale?
Tramite l’uso del Domicilio Digitale potrai risparmiare sui costi di diversi servizi, come l’annullamento totale dei costi di postalizzazioneo la riduzione del tempo e dei costi di invio di una comunicazione avente valore legale.

Puoi gestire il tuo account in completa autonomia: in qualsiasi momento potrai indicare un’altra Pec oppure cancellarla definitivamente.

Per maggiori informazioni clicca qui

Documentazione da presentare

La richiesta di attivazione si può fare solo on-line

Costi

Gratuito

Link a servizio online

Normativa

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:
a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Pagina aggiornata il 12/03/2025

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