
Vista la situazione meteo climatica si dichiara cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate e, comunque, entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni. Va sottolineato che per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti.
Veneto
L.R. 24/01/1992,
n. 6
Provvedimenti
per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
Pubblicata
nel B.U. Veneto 28 gennaio 1992, n. 8.
1. Il Dipartimento per le foreste e l'economia montana stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti e uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco.
3. È vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.
4. Per la violazione ai divieti di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.