Descrizione

Il Comune di Teolo avvierà nei prossimi giorni, in accordo con le direttive dell’Ulss 6 Euganea, gli interventi di disinfestazione larvicida per contrastare la diffusione delle zanzare in tutte le aree pubbliche stradali e verdi.
Sono previsti tra Aprile e Ottobre:
- n° 6 cicli di intervento su caditoie;
- n° 6 cicli d’intervento sui fossati di competenza comunale.
Le zanzare si riproducono in qualsiasi contesto in cui vi siano anche piccole raccolte di acqua, e pertanto è indispensabile che tutta la comunità si attivi nelle aree private attuando ogni misura idonea a prevenire e ridurre i focolai di infestazione. Dal 24/04/2026 è in vigore l'Ordinanza Sindacale n° 21 che prevede una serie di obblighi relativi alle misure per la lotta alle zanzare da parte di tutti i cittadini.
L’ordinanza è finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla riduzione della proliferazione delle zanzare attraverso azioni preventive e trattamenti larvicidi.
Le disposizioni sono valide dalla data di pubblicazione e fino al 31 ottobre 2026.
Tutti i cittadini, i soggetti pubblici e privati, i proprietari, gli affittuari o coloro che dispongano di aree all’aperto dove possano crearsi raccolte d’acqua, sono tenuti a:
- evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- svuotare o coprire i contenitori che possono favorire ristagni d’acqua;
- trattare tombini, griglie di scarico, pozzetti, fontane e piscine non in esercizio con prodotti larvicidi autorizzati;
- ripetere i trattamenti larvicidi secondo le indicazioni del prodotto utilizzato e dopo eventuali piogge;
- mantenere cortili, aree aperte e terreni sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti;
- evitare raccolte d’acqua in terreni incolti, aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori;
- adottare specifiche precauzioni anche all’interno dei cimiteri, nei vivai, nelle serre e nelle attività di commercio di piante e fiori.
I trattamenti adulticidi negli spazi privati possono essere eseguiti solo in via straordinaria, non secondo calendari programmati, esclusivamente dopo valutazione della reale necessità dell’intervento e nel rispetto delle misure previste dal Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane.
In caso di utilizzo di impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare, il proprietario deve darne comunicazione al Comune con congruo anticipo, almeno 48 ore prima, utilizzando l’apposita dichiarazione.
Il Comune raccomanda inoltre a chi soggiorna all’aperto di proteggersi con idonei repellenti cutanei e agli organizzatori di eventi e manifestazioni di informare i partecipanti sull’opportunità di utilizzarli.
Le violazioni all’ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono soggette a sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente del Comune di Teolo.
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