Descrizione
Durante il periodo di campagna elettorale il Comune mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale i locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt.19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, movimenti politici e candidati Presidente presenti nella competizione elettorale, in misure eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattitti.
- comunicazione nominativo del responsabile locale o dell’incaricato a presentare le richieste di utilizzo sale comunali
- richiesta utilizzo sale comunali durante la campagna elettorale