Descrizione
A seguito delle premesse indicate nell'ordinanza in allegato, a tutti i proprietari/affittuari e/o conduttori e/o utilizzatori e detentori a qualsiasi titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere, ciascuno per la propria quota, di attivarsi ad horas, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità , come segue:
1) riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:
- tenere sempre ben puliti ed adeguatamente sezionati i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- mantenere ovunque possibile un'idonea protezione anti erosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
- predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate; effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
Riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:
- realizzare e mantenere efficienti i fossi, vasche ed altre opere di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, terreni, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
2) Ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, e terreni in aree extraurbane, ai proprietari di edifici e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale; è fatto divieto:
- di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D. Lgs. 152/2006;
- depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti; realizzare movimenti terra, scavi, fossati, murr, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni; realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali.
- installare di nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque; accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area; riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;
AVVERTE CHE
1. l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. e dagli art. 4,5,6,7,8,9,10,11 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e per la difesa e l'assetto idraulico del territorio approvato con D.C.C. n. 5 del 19/03/2012, nella misura compresa tra€ 50,00 e € 300,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cm le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire lavori e le opere prescritte;
2. oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra salve ed impregiudicate eventuali violazioni di natura penale:
• nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
• in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D. Lgs. n. 152/2006;
• in caso di accertata violazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana di questo Comune, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
• avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg. dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 gg. al Presidente della Repubblica. I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo online del Comune.