Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente. Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni).
Il matrimonio può essere celebrato non prima di dodici giorni e non oltre centottanta giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune/Comuni di residenza.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni.
Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o nel Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’ Estero iscritti Aire). Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato. Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano. Con le pubblicazioni di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni devono rimanere esposte per otto giorni consecutivi, più ulteriori tre giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni. Il matrimonio di un cittadino residente viene fissato solo quando sussistano tutti i requisiti richiesti per le pubblicazioni. All’atto delle pubblicazioni viene richiesto ai futuri sposi di esprimere la scelta del regime patrimoniale che verrà dichiarata nell'atto di matrimonio. I documenti relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d'ufficio.